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“CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO DEI LAVORATORI DELL’a.n.m.”

– STATUTO –

Indice

TITOLO I°

DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA – SCOPO

  • ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
  • ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA
  • ARTICOLO 3 – SCOPO

TITOLO II°

SOCI – ORGANI SOCIALI

  • ARTICOLO 4 – SOCI
  • ARTICOLO 5 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
  • ARTICOLO 6 – ORGANI SOCIALI
  • ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI
  • ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA
  • ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
  • ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • ARTICOLO 11 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
  • ARTICOLO 13 – SEGRETARIO DEL CIRCOLO
  • ARTICOLO 14 – ECONOMO CASSIERE
  • ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
  • ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
  • ARTICOLO 17 – LE SEZIONI
  • ARTICOLO 18 – GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
  • ARTICOLO 19 – DIRITTO DI VOTO (cd. Elettorato Attivo)
  • ARTICOLO 20 – REQUISITI DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE (cd. Elettorato Passivo)
  • ARTICOLO 21 – DURATA DEL MANDATO E RINNOVABILITA’ DELLE CARICHE
  • ARTICOLO 22 – MOTIVI DI DECADENZA DALLE CARICHE
  • ARTICOLO 23 – REFERENDUM

TITOLO III°

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

  • ARTICOLO 24 – PATRIMONIO DEL CIRCOLO
  • ARTICOLO 25 – ESERCIZIO SOCIALE
  • ARTICOLO 26 – BILANCIO

TITOLO IV°

SCIOGLIMENTO – NORME FINALI E TRANSITORIE

  • ARTICOLO 27 – SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
  • ARTICOLO 28 – NORMA DI RINVIO
  • ARTICOLO 29 – PERIODO TRANSITORIO
  • ARTICOLO 30 – REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

ENTRATA IN VIGORE

STATUTO

“CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO DEI LAVORATORI DELL’a.n.m.”

TITOLO I°

DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA – SCOPO

ARTICOLO 1 -DENOMINAZIONE

E’ costituito il Circolo Culturale Ricreativo dei Lavoratori dell’a.n.m.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

Il Circolo ha sede legale in Napoli, Via Bernardo Tanucci n. 33.

Il Consiglio d’Amministrazione può deliberare l’istituzione di sedi secondarie e/o unità locali, in

aggiunta alla sede legale.

Il Circolo ha una durata indeterminata e potrà essere sciolto soltanto nel rispetto delle previsioni

contenute nel presente statuto e per volontà dell’assemblea straordinaria.

ARTICOLO 3 – SCOPO

Il Circolo è un’associazione senza fini di lucro, dotata di una propria autonomia giuridica, finanziaria e

funzionale, che persegue, attraverso lo svolgimento di attività culturali, artistiche, didattiche,

formative, cooperative, sportive, sociali e ricreative in genere, finalità etico – educative e solidali in

favore dei propri Soci Ordinari, dando al tempo libero contenuti di libertà, di svago, di arricchimento

culturale e professionale, nonché di sviluppo della personalità umana e di incremento delle relazioni

fra gli uomini, nella consapevolezza dell’alta funzione educativa e democratica cui possono assolvere le

libere forme di partecipazione collettiva alla vita della comunità locale e del paese.

A tal fine il Circolo opererà ad esclusivo vantaggio dei propri associati e dei componenti del loro

nucleo familiare ed in modo da offrire agli stessi la possibilità di partecipare a tutte le attività statutarie.

Il Circolo potrà altresì svolgere attività turistiche e ricettive a beneficio dei propri associati, sia

avvalendosi di soggetti esterni operanti sul mercato, sia direttamente, ove ne ricorrano le condizioni

richieste dalla legge.

E’ consentito lo svolgimento, ad esclusivi fini di finanziamento delle attività statutarie istituzionali e

mai con carattere di prevalenza, di attività considerate sempre e comunque commerciali dalla

legislazione tributaria.

In rapporto alle proprie finalità statutarie come sopra definite, il Circolo potrà essere articolato, per

volontà del Consiglio di Amministrazione, in Sezioni specializzate e dedicate allo svolgimento di

determinate attività.

L’Associazione può partecipare ad iniziative dell’associazionismo e promuoverle direttamente o con

altri circoli e associazioni.

Pur rimanendo sempre autonomo, il Circolo potrà anche prestare ad altri enti pubblici o privati la

propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà

eventualmente aderire per affiliazione o in altra forma ad altre associazioni, delle quali ne condivida le

finalità e le attività svolte, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo i modi ed i

termini previsti dal presente Statuto.

Il presente Statuto regola la vita dell’Associazione; per tutto quanto da esso non previsto, si rinvia agli

articoli vigenti del Codice Civile in materia di associazioni, nonché al disposto della legge 7

dicembre 2000, n.383, cd.“Legge quadro sulle associazioni di promozione sociale”.

TITOLO II°

SOCI – ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 4 – SOCI

I Soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci Aggregati.

Sono Soci Ordinari i soli dipendenti in servizio dell’a.n.m.- Azienda Napoletana Mobilità.

Sono Soci Aggregati gli ex dipendenti pensionati dell’a.n.m., nonché i dipendenti delle società

controllate e/o partecipate dell’a.n.m., le vedove e gli orfani dei dipendenti, deceduti in servizio,

dell’a.n.m..

Fatte salve le successive disposizioni in tema di elettorato attivo e passivo (infra Artt. 19 e 20 ) tutti i

Soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti del Circolo.

In particolare ogni Socio può:

  1. a) frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività del Circolo;
  2. b) partecipare a tutte le iniziative del Circolo e fruire di tutti i servizi e di tutte le attività dallo

stesso forniti, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Consiglio di Amministrazione.

L’iscrizione al Circolo comporta:

  1. l’assunzione della qualifica di Socio;
  2. l’incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione

sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso;

  1. il dovere di contribuire alla vita associativa.

ARTICOLO 5 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare

per iscritto al Consiglio di Amministrazione, il quale decide insindacabilmente, e previo versamento

della quota associativa dell’intero anno.

La qualifica di Socio si intende assunta per anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre, e:

  1. a) per i Soci Ordinari, sarà tacitamente confermata di anno in anno, salvo espressa comunicazione

di recesso dal Circolo da indirizzarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione;

  1. b) per i Soci Aggregati, a cura degli stessi, dovrà essere espressamente confermata a pena di

decadenza alla data del 31 dicembre.

I Soci saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento con validità annuale e dovranno

corrispondere, all’atto dell’adesione al Circolo, la quota associativa come stabilita annualmente dal

Consiglio di Amministrazione.

Il mancato versamento iniziale, in tutto o in parte, della quota associativa, preclude l’assunzione della

qualifica di Socio.

Il Socio che volontariamente non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote può, previa

intimazione da parte degli amministratori, essere escluso dal Circolo (art. 2531 c.c. ).

In tutti i casi per i quali, l’ a.n.m. non possa effettuare la trattenuta della quota mensile a carico del

lavoratore/Socio, sarà cura dello stesso, ove intenda proseguire nel rapporto associativo, regolarizzare

la propria posizione a pena di decadenza dalla qualifica di Socio.

La quota annuale sarà dovuta per intero anche in caso di recesso intervenuto nel corso dell’anno.

La qualifica di Socio si perde:

  1. per espressa volontà a mezzo di recesso scritto da far pervenire al Consiglio di

Amministrazione;

  1. per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di

incompatibilità;

  1. per aver contravvenuto palesemente alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che

comportino indegnità;

  1. per decreto di espulsione del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Collegio dei

Probiviri.

Il Consiglio di Amministrazione procederà annualmente alla revisione e validazione dell’elenco dei

Soci, regolarmente iscritti.

ARTICOLO 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi necessari del Circolo:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione ( C.d’A.);
  3. il Presidente ed il Vice Presidente;
  4. il Collegio dei Sindaci Revisori;
  5. l’Economo Cassiere;
  6. il Segretario del Circolo;
  7. il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del Circolo.

I Soci sono convocati in assemblea almeno una volta l’anno.

L’Assemblea può essere: Ordinaria o Straordinaria.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa

e degli altri contributi ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi ( art.2538, co. 1, c.c. ).

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto in assemblea ( art.2538, co. 2, c.c. ).

E’ ammesso il voto per delega; quest’ultima, corredata di copia sia del documento di riconoscimento

che della tessera cral in corso di validità, dovrà essere conferita esclusivamente ad altro Socio in regola

con i requisiti di cui all’articolo 5 (Acquisto e perdita della qualifica di socio ) e ciascun Socio non

potrà rappresentare più di 10 Soci ( art.2539, co. 1, c.c. ).

L’assemblea si riunisce nella sede sociale; in luogo diverso se indicato nell’avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione, non meno di otto giorni prima di

quello fissato per l’adunanza, mediante affissione nella sede sociale e negli impianti aziendali di un

apposito avviso contenente:

  • l’ordine del giorno;
  • la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, evidenziato se diverso da quello ordinario.

L’assemblea deve essere inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione quando se ne ravvisi la

necessità o quando né è fatta richiesta da almeno1/3 dei Soci.

Limitatamente alla sola ipotesi di cui al successivo articolo 9, lettera d), l’Assemblea potrà essere

convocata dal Collegio dei Probiviri.

L’assemblea è presieduta, inizialmente, dal Presidente del C.d’A., il quale come atto preliminare della

stessa dovrà verificarne la regolare convocazione; immediatamente dopo, questi provvederà a far

nominare, a maggioranza tra i Soci presenti, il presidente dell’Adunanza.

Il Presidente dell’Assemblea constata la regolarità dell’assemblea, nonché il diritto di intervento e di

voto dei singoli Soci.

Le funzioni di Segretario sono assolte dal Segretario del Circolo ove costituito, ovvero da uno dei Soci

presenti scelto dal Presidente incaricato.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed

eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni.

Il Presidente dell’Assemblea, qualora ravveda forme e/o modalità, in conflitto di interessi con l’ordine

del giorno da parte di Soci membri del Consiglio di Amministrazione e/o di altri organi sociali, dovrà,

senza ritardo, escluderli dalle votazioni delle delibere assembleari.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto,

obbligano tutti i Soci anche se: assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

È obbligatorio che le delibere assembleari siano rese note a tutti gli associati, entro 10 (dieci ) giorni

dallo svolgimento, con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’assemblea.

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione almeno la

metà più uno dei Soci aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

intervenuti; tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno ventiquattro ore.

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei Soci presenti.

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio o rendiconto, sia preventivo che consuntivo, su proposta del Consiglio di

Amministrazione;

  1. delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di

Amministrazione e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione

almeno i due terzi (2/3) dei Soci aventi diritto di voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il

numero dei Soci presenti; tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno

ventiquattro ore.

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei Soci presenti:

  1. sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
  2. sullo scioglimento del Circolo sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione del

patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;

  1. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal

Consiglio di Amministrazione.

  1. sulla eventuale proclamazione dei comizi elettorali, nei tre mesi successivi alla deliberazione, su

espressa convocazione da parte del C.d’A. (Art. 11, lett. j ) , o in mancanza, dal Collegio dei

Probiviri (Art. 16 ).

Per la validità delle delibere di cui al precedente punto a), occorre sempre il voto favorevole di almeno

un terzo (1/3) dei Soci aventi diritto di partecipazione e di voto in assemblea, ed è ammesso il voto per

corrispondenza.

Per la validità delle delibere di cui al precedente punto b), occorre sempre il voto favorevole di

almeno due terzi (2/3) dei Soci aventi diritto di partecipazione e di voto in assemblea.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Circolo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, fra i

quali, a maggioranza, sono eletti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Economo

Cassiere.

Il Presidente e, in caso di sua assenza e/o impedimento, il Vice Presidente curano 1’esecuzione delle

deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si riunisce in unica convocazione ogni volta che sia necessario, su richiesta del Presidente

o di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta al mese.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei

Consiglieri.

Il C.d’A. è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più

anziano, di età, dei Consiglieri dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero da un Segretario appositamente nominato fra i

Consiglieri dal Presidente stesso o da chi, in sua assenza, presiede il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al

numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 11 – POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e

straordinaria del Circolo; esso è responsabile dinanzi all’Assemblea dei Soci della gestione e del

funzionamento del Circolo, nonché dell’impiego delle relative risorse e della conservazione del suo

patrimonio sia mobiliare che immobiliare.

In particolare esso procede:

  1. all’approvazione dei bilanci o rendiconti preventivi, predisposti annualmente dall’Economo

Cassiere, ed alla loro presentazione all’Assemblea dei Soci; i bilanci annuali dovranno essere

corredati da apposite relazioni riflettenti rispettivamente il programma dell’attività da svolgere

nell’esercizio successivo ed il riepilogo dell’attività svolta nell’esercizio concluso;

  1. alla predisposizione dei regolamenti del Circolo ed alle loro modifiche;
  2. alla fissazione delle quote associative annuali e degli altri contributi previsti per le singole

attività ed iniziative statutariamente previste;

  1. alla revisione degli elenchi dei Soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di

ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

  1. a deliberare sulle domande per l’ammissione di nuovi Soci;
  2. a deliberare l’istituzione di sedi secondarie e/o di unità locali in aggiunta alla sede legale;
  3. a deliberare l’eventuale costituzione di sezioni specializzate, approvandone i regolamenti di

funzionamento e fissandone gli eventuali stanziamenti;

  1. a dare concreta attuazione alle delibere adottate dal Collegio dei Probiviri e ad assicurarne

l’osservanza;

  1. a deliberare su ogni altra questione riguardante l’attività e la gestione del Circolo per

l’attuazione delle proprie finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative necessarie nel rispetto

dello statuto;

  1. alla scadenza del mandato deve, entro novanta giorni, convocare l’Assemblea Straordinaria per

la proclamazione dei Comizi Elettorali.

Nel caso di necessaria ratifica delle decisioni eventualmente assunte dal Presidente del Circolo per

motivi di urgenza, il Consiglio deve riunirsi prontamente e comunque non oltre un mese.

ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono anche Presidente e Vice

Presidente del Circolo.

Fatto salvo quanto già risultante incidentalmente dai precedenti articoli, al Presidente e, in caso di sua

assenza e/o impedimento, al Vice Presidente sono attribuite, a tutti gli effetti di legge, la

rappresentanza di fronte ai terzi e quella in giudizio del Circolo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano il Circolo sia nei riguardi dei Soci che dei

terzi.

I Consiglieri delegati, dal C.d’A., hanno potere di firma nei limiti della delega loro conferita.

In particolare, il Presidente cura i rapporti con l’a.n.m. e con altre autorità, istituzioni ed enti pubblici

e/o privati, anche sindacali, con i quali il Circolo si trovasse a dover interloquire.

Egli sovraintende:

  1. alla redazione dei programmi e dei rendiconti delle varie attività e iniziative assunte dal

Circolo;

  1. sottoscrive congiuntamente all’Economo Cassiere, con il quale condivide i rapporti

economici, i mandati e le quietanze di pagamento;

  1. dirige, indirizza, coordina e controlla l’attività del Segretario del Circolo;
  2. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente, può adottare provvedimenti di competenza del

Consiglio di Amministrazione, salva l’obbligatoria successiva ratifica di quest’ultimo nei

termini e nei modi previsti dallo statuto e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla

data di sottoscrizione dell’atto.

ARTICOLO 13 – SEGRETARIO DEL CIRCOLO

Il Segretario del Circolo, assiste il Presidente in tutte le sue attività e redige i verbali delle sedute del

Consiglio di Amministrazione e delle delibere dell’Assemblea dei Soci.

Egli sovrintende inoltre al personale addetto al Circolo e ne cura il rendimento e la disciplina,

provvedendo altresì al disbrigo della corrispondenza.

È responsabile della perfetta ed aggiornata tenuta del libro dei Soci.

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione affidare al Segretario del Circolo altre incombenze oltre a

quelle previste nel presente articolo, nei limiti in cui le stesse siano compatibili con altre prerogative

rimesse per legge o statuto a specifici organi.

ARTICOLO 14 – ECONOMO CASSIERE

L’Economo Cassiere è responsabile della contabilità del Circolo, la quale dovrà essere tenuta in partita

doppia, costantemente aggiornata e disponibile per qualsiasi verifica da parte sia del Collegio dei

Sindaci Revisori sia dello stesso Consiglio di Amministrazione che di Autorità Istituzionali competenti

per il controllo.

Egli provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, congiuntamente al Presidente

(Art. 12 ), con il quale condivide la disponibilità dei titoli di pagamento ed il potere di firma.

Provvede,inoltre, alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, con tutti gli eventuali allegati, da

presentare al Consiglio di Amministrazione e da sottoporre successivamente al Collegio dei Sindaci

Revisori ed all’Assemblea dei Soci.

L’Economo Cassiere è altresì il referente del Collegio dei Sindaci Revisori nel corso dell’attività di

controllo ed è custode dei beni mobili ed immobili del Circolo, dovendone curare la loro

conservazione ed inventariazione su apposito libro.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo elettivo del circolo.

La gestione economico/patrimoniale del Circolo è sottoposta al controllo del Collegio dei Sindaci

Revisori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 6 (sei ) membri effettivi di cui 5 (cinque ) di nomina

elettiva ed 1 (uno ) di nomina aziendale, eletti fra i Soci in possesso di specifiche competenze e che

abbiano i requisiti richiesti dallo statuto.

La Presidenza, del Collegio dei Sindaci Revisori, sino a quando intercorreranno accordi che

prevedano contribuzioni economiche a vario titolo da parte di a.n.m, sarà sempre attribuita al

componente del Collegio da questa nominato; in caso contrario, il Collegio, alla prima riunione utile

provvederà ad eleggere al proprio interno, a maggioranza assoluta (3/5 ), con voto segreto, uno tra i

componenti di nomina elettiva.

Il Presidente del Collegio dovrà:

  1. convocare almeno una volta ogni tre mesi il Collegio dei Sindaci Revisori;
  2. redigere, di ciascuna riunione e/o delibera, un apposito verbale che sarà sottoscritto da

tutti i Sindaci presenti e conservato in un apposito registro, a cura dello stesso, presso la

sede del CRAL.

I Sindaci devono:

  1. vigilare sull’amministrazione economica del Circolo, senza tuttavia poter ingerire nella stessa;
  2. vigilare circa il rispetto alle linee programmatiche deliberate e approvate dall’Assemblea dei

Soci in occasione della presentazione del progetto di bilancio preventivo;

  1. redigere ed approvare una relazione al bilancio o rendiconto annuale, preventivo e

consuntivo;

  1. controllare la regolare tenuta della contabilità del Circolo con cadenza trimestrale, nonché

l’effettiva consistenza di cassa e banca, potendo disporre in tal senso di poteri di ispezione e

verifica;

Tutte le decisioni del collegio sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso non si raggiunga la

maggioranza, il voto del Presidente del Collegio sarà determinante.

L’Economo Cassiere sarà il referente del Collegio dei Sindaci Revisori per i detti adempimenti di

controllo.

I Sindaci possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo elettivo del Circolo.

Esso è composto di 5 (cinque ) membri, eletti fra i Soci in possesso di specifiche competenze e che

abbiano i requisiti richiesti dallo statuto, i quali eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio

a maggioranza assoluta (3/5 ), con voto segreto.

Il Collegio si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l’anno, su convocazione del proprio

Presidente.

Di ogni riunione e decisione del Collegio dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i

membri presenti.

Tutte le decisioni del collegio sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso non si raggiunga la

maggioranza, il voto del Presidente del Collegio sarà determinante.

Esso è competente per l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei Soci che abbiano violato

gli obblighi loro imposti dal presente Statuto ovvero i doveri di lealtà e correttezza nei confronti del

Circolo e degli altri Soci.

I provvedimenti disciplinari adottabili in relazione alla gravità dell’addebito sono:

  1. l’ammonimento,
  2. la censura,
  3. la sospensione momentanea dalle attività sociale e dagli organi sociali,
  4. l’espulsione, anche rispetto i motivi previsti dal Codice Civile (art. 2533 c.c. ).

Al Collegio è altresì demandata la risoluzione, come collegio arbitrale che si pronunzia secondo

equità, di qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere fra i Soci e fra questi ed il Circolo. il

Collegio dei Probiviri potrà essere adito:

  1. dal Socio, attraverso un documento introduttivo in cui sono brevemente descritti i motivi

della domanda;

  1. in via autonoma qualora uno dei componenti del collegio abbia cognizione di una possibile

violazione delle norme statutarie

L’istruttoria si svolgerà secondo le seguenti modalità ed avrà la durata massima di 90 (novanta) giorni:

  1. il Presidente del Collegio, ricevuta comunicazione della presunta violazione, esaminerà ed

accerterà invia preliminare che la domanda sia pertinente allo scopo del circolo;

  1. potrà, in piena autonomia o demandando ad altri componenti del Collegio, svolgere indagini

interne ed avere accesso alla documentazione a disposizione del Circolo limitatamente al

contenuto della domanda entro il limite di trenta giorni;

  1. accertato il fondamento della domanda, provvederà alla formale istruzione dell’addebito alle

parti, che potranno essere sentite anche in contraddittorio, innanzi all’intero Collegio;

  1. entro il limite di trenta giorni, dallo svolgimento del contraddittorio, convocato il Collegio,

provvederà a formalizzare alle parti i motivi della decisione, che contestualmente, trasmetterà

attraverso lo strumento della decretazione al C.d’A.

L’immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari, è demandata al Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza del mandato, in luogo del C.d’A., ove questo non vi abbia provveduto (Art.11, lett. j ),

convoca l’Assemblea Straordinaria per la proclamazione dei Comizi Elettorali.

ARTICOLO 17 – LE SEZIONI

il C.d’A. può decidere di articolarsi in Sezioni specifiche (Art. 3 ), con indirizzi definiti:

  • indirizzo sportivo;
  • indirizzo turistico;
  • indirizzo culturale;

Le Sezioni specifiche sono tutte preposte alla promozione delle attività ricreative di tutta l’anm,

nonché al coordinamento delle attività in località distanti dalla Sede del CRAL;

Ogni Sezione promuove e organizza manifestazioni attinenti la propria attività e ne pubblicizza i

contenuti a tutti i Soci mediante la diffusione di circolari e la pubblicazione nel sito del CRAL;

Alle attività delle Sezioni possono aderire indistintamente tutti i Soci;

Ogni Sezione può avere fino ad un massimo di 3 (tre ) Rappresentanti;

Le Sezioni, sentito il C.d’A, possono, in nome e per conto del CRAL, proporre affiliazioni a Enti e/o

Federazioni di categoria per lo svolgimento delle proprie attività.

ARTICOLO 18 – GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Le funzioni dei componenti degli organi sociali sono prestate a titolo gratuito.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

Eventuali rimborsi spese ( spese vive, spese per utilizzo proprio automezzo, ecc. ) per compiti non

inerenti le cariche sociali ricoperte, dovranno essere definite e regolamentate dal Consiglio

d’Amministrazione ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.

ARTICOLO 19 – DIRITTO DI VOTO (cd. Elettorato Attivo )

Possono votare per il rinnovo delle cariche sociali previste agli articoli 10, 15 e 16 del presente

Statuto, i soli Soci Ordinari manifestamente in regola con il pagamento della quota associativa e degli

altri contributi, ed iscritti al circolo da almeno tre mesi.

ARTICOLO 20 – REQUISITI DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE (cd. Elettorato Passivo)

Tutte le cariche sociali previste agli articoli 10, 15 e 16 del presente Statuto, sono elettive.

Possono candidarsi alle cariche di cui al precedente comma, ed alle stesse possono accedere, nel

rispetto del regolamento elettorale, soltanto i Soci Ordinari manifestamente in regola con il

pagamento delle quote associativa e degli altri contributi ed iscritti al circolo da almeno quattro anni.

Possono candidarsi alle cariche di cui al precedente comma 1, ed alle stesse possono accedere, soltanto

i Soci Ordinari che non siano incorsi in provvedimenti di natura disciplinare, precedentemente

ratificati da organismi di questo Circolo.

Possono candidarsi alle cariche di cui al comma 1, ed alle stesse possono accedere, soltanto i Soci

Ordinari che non siano palesemente in conflitto con le disposizioni del presente Statuto e/o in

conflitto di interesse con lo scopo del Circolo.

ARTICOLO 21 – DURATA DEL MANDATO E RINNOVABILITA’ DELLE CARICHE

I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri

durano in carica per quattro anni, e sono rieleggibili consecutivamente, per un solo ulteriore mandato.

Per mandato è da intendersi la durata minima di due anni ed 1 (uno ) giorno compiuto, continuativi a

partire dalla data di dichiarazione di validità delle elezioni, in una delle cariche elettive.

In caso di tardivo rinnovo delle cariche sociali, i membri regolarmente eletti, resteranno in carica con

poteri di ordinaria amministrazione, salvo richiedere specifica autorizzazione all’assemblea per

l’adozione di atti improrogabili di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 22 – MOTIVI DI DECADENZA DALLE CARICHE

Nell’ipotesi di dimissioni, di radiazione, di pensionamento o in ogni altro caso di impedimento

definitivo di un Consigliere o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale

o del Collegio dei Probiviri, alla prima riunione utile l’organismo interessato, provvederà alla sua

sostituzione con il più votato fra i non eletti per le rispettive cariche e liste ovvero in mancanza, per

cooptazione a maggioranza assoluta, fra i Soci eleggibili secondo le disposizioni contenute nel presente

statuto.

I componenti di tutti gli organismi statutariamente previsti agli articoli 10, 15 e 16 del presente Statuto

che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non intervengano a tre riunioni consecutive del proprio

organismo, sono deferiti automaticamente al Collegio dei Probiviri, il quale previa istruttoria,

assumerà i dovuti provvedimenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organismi statutariamente previsti agli articoli

15 e 16 del presente Statuto, non possono assumere cariche o responsabilità nonché iniziative

che contrastino con le finalità statutarie del Circolo. La violazione di tale disposizione

comporterà l’espulsione immediata, previa deliberazione del Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 23 – REFERENDUM

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può deliberare il ricorso a referendum o a metodi di

consultazione alternativi, sempre ché l’associazione sia adeguatamente attrezzata e vi siano sufficienti

risorse finanziarie ad espletare l’iter entro 30 (trenta ) giorni dall’adunanza dei Soci.

L’esito della consultazione dovrà essere reso pubblico agli associati a cura del Consiglio

d’Amministrazione, utilizzando qualunque strumento ritenuto idoneo allo scopo. Spetta al Segretario

redigere apposito atto da trascrivere e allegare al verbale dell’ultima Assemblea dei Soci.

TITOLO III°

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24 – PATRIMONIO DEL CIRCOLO

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Circolo;
  2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  3. dagli avanzi di gestione;
  4. da ogni altro bene e diritto di cui il Circolo sia entrato in possesso attraverso un titolo

legittimo;

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali il Circolo è stato

costituito, ed è indivisibile per tutta la sua durata.

I Soci espulsi, radiati, dimissionari e pensionati non possono pretendere una quota del patrimonio del

Circolo.

Le entrate sociali sono costituite:

  1. dalle quote associative e dai contributi dell’a.n.m.. nonché dai contributi delle società

controllate e/o partecipate dell’a.n.m.;

  1. dai proventi delle iniziative assunte dal Circolo nel rispetto delle proprie finalità statutarie;
  2. dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate ai sensi di legge;
  3. da ogni ulteriore entrata derivante al Circolo attraverso qualsiasi legittimo titolo.

Le eventuali somme versate dai Soci per la tessera, per le quote sociali e per la partecipazione alle

iniziative ed alle attività del Circolo non sono rimborsabili in nessun caso.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili e né rivalutabili.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve

o capitale durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

dalla legge. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali svolte

dal Circolo nel rispetto dello statuto.

In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, l’Assemblea in seduta Straordinaria

provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190,della legge 23 dicembre

1996, n°662, adempiuto a tutte le obbligazioni contratte da parte del Circolo, alla devoluzione del

patrimonio del Circolo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva

diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 25 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 26 – BILANCIO

Il bilancio del Circolo è unico.

In esso sono riportati sia il bilancio Consuntivo che il bilancio Preventivo.

Il bilancio consuntivo: comprende l’attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria

relativamente a ciascun esercizio sociale;

Il bilancio preventivo: illustra e motiva il presumibile fabbisogno del successivo esercizio sociale.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dall’Economo Cassiere, il quale

ne rendiconterà, all’intero Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati dal Presidente de C.d’A., previa relazione

da parte del Collegio dei Sindaci Revisori (v. prec. Art.13 ), entro il 1° marzo di ciascun anno

all’Assemblea in seduta Ordinaria la quale provvederà alla sua approvazione. In caso contrario, la stessa,

disporrà una nuova redazione non oltre 30 (trenta ) giorni.

TITOLO IV°

SCIOGLIMENTO – NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 27- SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Lo scioglimento del Circolo è deliberato dall’assemblea straordinaria dei Soci, secondo le modalità

ed i termini previsti nello statuto (Art. 9 ) per i seguenti motivi:

  1. conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei Soci indispensabile per il

perseguimento dei propri fini;

  1. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano il Circolo e/o

che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

In caso di scioglimento del Circolo per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci in sessione Straordinaria

deciderà anche in ordine alla nomina di uno o più liquidatori e in merito alla destinazione del

patrimonio residuo, secondo quanto previsto nell’ultimo comma dell’articolo 22.

ARTICOLO 28 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla disciplina contenuta negli eventuali

regolamenti attuativi, ivi compreso quello elettorale.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 29 – PERIODO TRANSITORIO

Gli attuali Soci del Circolo che non avrebbero più titolo a rimanere associati, ai sensi del presente e

nuovo Statuto, potranno continuare a fruire delle attività del Circolo sino al 31dicembre dell’anno in

cui è intervenuta la modifica statutaria, ed avranno gli stessi obblighi e diritti degli altri Soci, ad

esclusione del diritto di partecipazione e di voto in assemblea, e del diritto di elettorato attivo e/o

passivo, i quali non verranno più riconosciuti laddove non previsti in ragione delle modifiche

statutarie

ARTICOLO 30 – REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

Le modalità di elezione degli organi Statutari sono disciplinate dall’apposito Regolamento Elettorale

da far approvare all’Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre 2014.

Il Regolamento Elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci, diventa parte integrante del presente

Statuto.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto composto di numero 30 ( trenta ) articoli annulla e sostituisce ogni altro precedente

ed entra in vigore con la data del 01 gennaio 2015.

In attesa della ricomposizione degli Organi Istituzionali secondo quanto stabilito nel presente Statuto,

il Consiglio d’Amministrazione in carica, continua a svolgere la semplice ordinaria amministrazione.

Napoli, 04 Dicembre 2014